Ordinanza Protezione Civile: riparto dei 400 milioni per solidarietà alimentare

Pubblichiamo l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, recante misure e risorse per la solidarietà alimentare.

In relazione alla situazione economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19 e ravvisata la necessità di supportare i comuni interessati mediante un primo incremento del fondo di solidarietà comunale, l’ordinanza prevede che il Ministero dell’interno, entro il 31 marzo 2020, disponga, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, di cui euro 386.945.839,14 in favore dei comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, ed euro 13.054.160,86 in favore delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Criteri di riparto del fondo
L’importo spettante a ciascun comune, a titolo di contributo a rimborso della spesa sostenuta, è predeterminato attraverso un riparto che tiene conto della popolazione residente in ciascun comune e della distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale.
Le risorse del fondo sono ripartite ai comuni di cui agli allegati 1 e 2, individuati secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari al 80% del totale, per complessivi euro 320 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune, salvo quanto previsto al punto c);

b) una quota pari al restante 20%, per complessivi euro 80 milioni è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all’anno d’imposta 2017, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, all’indirizzo: https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;

c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600; inoltre, al fine di tenere conto del più lungo periodo di attivazione delle misure di contrasto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, viene raddoppiato il contributo assegnato ai comuni di cui all’allegato 1 del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell’importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri previsti dalla lett. c).

 

Criteri per l’utilizzo del fondo
Il fondo ha una destinazione vincolata per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa.
I Comuni possono destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare di cui alla presente ordinanza eventuali donazioni.
Ciascun comune è autorizzato all’acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

I Comuni, per l’acquisto e per la distribuzione dei beni possono avvalersi degli enti del Terzo Settore.
L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune dovrà individuare la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.
È consentito ai Comuni in esercizio provvisorio di procedere ad effettuare variazioni con delibera di Giunta per poter inserire a bilancio il fondo per il sostegno alimentare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il DPCM relativo ai nuovi criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020

È stato pubblicato nella G.U. – Serie Generale n. 83 del 29-03-2020, il DPCM 28 marzo 2020. annunciato dal Presidente Conte nella Conferenza stampa di ieri, recante “Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020”.

Per il 2020 il Fondo solidarietà comunale è composto :

  • dalla quota assicurata attraverso una quota dell’imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, pari a 2.768.800.000,00 euro incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso;
  • dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lettera d -bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di euro 25.000.000;
  • dalla quota di cui all’art. 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari ad euro 3.753.279.000;
  • dalla quota di cui l’art. 1, comma 449, lettera d -ter), della citata legge n. 232 del 2016, pari a euro 5.500.000.

Il FCS è alimentato da una quota dell’IMU di spettanza dei Comuni incrementata dell’ulteriore quota dell’IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati. Sempre per il 2020 a valere sulla quota dell’IMU di spettanza dei Comuni è pre-dedotto il contributo destinato alle finalità di cui all’art. 1 comma 449 lett. b) della legge 232/2016. Il FSC complessivo è di euro 6.199.513.364,88 integrato di euro 332.031.465,41 derivante dall’ulteriore quota di IMU di spettanza dei Comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari.

Con riferimento alla ripartizione del FSC è stabilito che una quota del 50% sia accantonata per essere redistribuita agli stessi comuni sulla base della differenza delle capacità fiscali considerate nella misura del 55%, di cui al DM 30 ottobre 2018 e i fabbisogni standard. Al risultato ottenuto si applica il correttivo previsto dall’art. 1, comma 450 della legge 232/2016 nel caso si determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l’altro, superiore a +4% o inferiore a -4% rispetto all’ammontare delle risorse storiche di riferimento. L’importo risultante dal meccanismo individuato è ulteriormente rettificato in virtù dell’applicazione del correttivo di cui al comma 449 lett. d-bis) della legge 232/2016.

 

Allegati al DPCM:

Allegato 1: Quota dell’imposta municipale propria 2020 trattenuta dall’agenzia delle entrate ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sardegna e della regione Sicilia per alimentare il fondo di solidarietà comunale 2020 art. 2, comma 2, DPCM.

Allegato 2: Quota del fondo di solidarietà comunale 2020 risultante dall’art. 3, comma 5, del DPCM per i comuni delle regioni a statuto ordinario e dall’art. 4, comma 2, per i comuni della regione Sardegna e della regione Sicilia.

Allegato 3: Quota del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2020 destinata a ristorare i comuni dei minori gettiti IMU e Tasi art. 5, commi 1 e 2, del DPCM.

Allegato 4: Importo finale del Fondo di solidarietà comunale 2020 per singolo comune art. 8 del DPCM.

Relazione illustrativa al DPCM.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION