Gli emendamenti dell’ANCI al Decreto legge 18/2020 “Cura Italia”

Pubblichiamo il testo degli emendamenti al DL “Cura Italia” che l’ANCI ha inviato in Commissione Bilancio del Senato, chiedendo maggiore attenzione alle istanze e alle criticità che stanno vivendo i Comuni italiani in questa drammatica emergenza dovuta al Coronavirus. Trattasi di un documento importante che riporta alcune misure di valutazione degli effetti della crisi da COVID-19 e di intervento al fine di assicurare la tenuta degli equilibri di bilancio degli enti locali.
Tra le diverse misure proposte di rafforzamento dell’efficacia delle finalità perseguite dal D.L. 18/2020, evidenziamo in particolare:

  • la possibilità di utilizzare anche la quota destinata agli investimenti per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso, nonché per fronteggiare eventuali squilibri di bilancio derivanti dal calo delle entrate proprie dovuto all’emergenza stessa;
  • l’utilizzo delle risorse da proventi delle alienazioni di beni patrimoniali disponibili per il finanziamento di spese connesse all’emergenza, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 193, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al pari dei proventi da permessi di costruire;
  • l’autorizzazione anche per gli enti in condizione di disavanzo dell’utilizzo dell’avanzo vincolato, limitatamente alla quota derivante da trasferimenti di terzi a rischio di revoca o precedente contrazione di debito, con il duplice scopo di evitare possibili sanzioni dovute al mancato utilizzo delle risorse e per garantire anche per tale via un sostegno all’economia locale;
  • la previsione di un nuovo ciclo di anticipazioni di risorse attraverso il dispositivo già introdotto dal comma 556 della legge di bilancio 2020, da richiedere entro il 31 maggio p.v. e con interessi a carico dello Stato;
  • l’anticipo dei tempi di pagamento del Fondo di solidarietà comunale, per contenere i rischi di carenza di liquidità dei Comuni che si prospettano fin dal primo semestre dell’anno;
  • la riduzione, al 60 per cento della quota minima del Fondo crediti di dubbia esigibilità;
  • la sospensione del pagamento delle imposte gravanti sugli enti locali;
  • la disapplicazione, per gli anni 2020, 2021 e 2022, delle limitazioni e dei controlli previsti per gli enti in condizione di deficitarietà strutturale, previsti dall’articolo 243, commi 1, 2, 3 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • la modifica della disciplina speciale contenuta nell’art, 194 in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, ammettendo la possibilità di copertura finanziaria del debito nell’arco temporale previsto dagli eventuali accordi di rateizzazione con il soggetto creditore, anche oltre il termine dei tre esercizi finanziari;
  • la modifica alla disciplina della somma urgenza, di cui all’ert. 191, comma 3 del TUEL;
  • l’esclusione, dal monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, delle fatture scadenti nel periodo che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 evitando, in questo modo, rappresentazioni distorte perché influenzate da fattori esogeni rispetto all’amministrazione debitrice;
  • il ripristino nell’IMU della maggiorazione già applicata in Tasi, alle stesse condizioni previste dal comma 28 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015, al fine di garantire l’invarianza di gettito;
  • l’ulteriore differimento dei termini amministrativo-contabili, relazione di fine mandato;
  • il differimento dei termini per l’adozione di pagoPA al 30 giugno 2021.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

In G.U. il D.L. 19/2020, sesto decreto emergenziale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 79 del 25-3-2020, il Decreto legge n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, nel riordinare l’intera disciplina emergenziale, intende regolamentare i rapporti tra Governo e Parlamento, i rapporti tra Governo e le Regioni, mentre, a livello sanzionatorio, introduce una «multa, come quelle previste per la violazione delle regole del codice della strada», che risulta più onerosa a livello economico.

Ai sensi dell’art. 3 del decreto le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del consiglio, misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.  I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

L’art. 4, relativo a sanzioni e controlli, depenalizza a livello amministrativo e non più penale la violazione delle restrizioni concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività,  individuate dall’art. 1; è prevista, infatti, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  mentre non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Resta, invece, penalmente sanzionata la violazione commessa dal soggetto in quarantena, sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave – il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DURC, proroga del termine di validità

Con il messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020, il Direttore Generale dell’INPS fornisce le istruzioni operative in ordine alla gestione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e della verifica della regolarità contributiva.
Il messaggio del 25 marzo 2020 si aggancia alle disposizioni contenute nella circolare n. 37 del 12 marzo 2020 e chiarisce che la proroga dei termini si applica anche alle rate previste nei piani di ammortamento.
Per quel che riguarda il Durc online, l’INPS – d’intesa con l’INAIL – specifica che i documenti con scadenza di validità nel periodo compreso tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020 sono prorogati fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).
Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un “Durc On Line” con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione dell’esito devono ritenere valido il medesimo Documento fino al 15 giugno 2020 nell’ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.
Nel caso in cui il Documento non sia nella materiale disponibilità dell’interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la formazione dell’esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l’interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l’utilizzo della funzione di Richiesta regolarità.
Quindi, nel caso il “Durc On Line” sia ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta in base al DM 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta), lo stesso Documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell’interessato ovvero dei richiedenti.
Viceversa, scaduti i 120 giorni, i Documenti conservano la validità fino al 15 giugno, ma non sono più disponibili.
Si possono verificare due casi: a) il sistema restituirà un esito di regolarità automatico, notificato ai richiedenti ed a quelli “accodati” (v. sopra), oppure b) presenterà irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi che, non richiedendo istruttoria, saranno definite con attestazione di regolarità, parimenti notificato.
La nota precisa che i Documenti con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che il sistema renderà disponibili sono quelli già emessi, che indicano nel campo <Scadenza validità> una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020. Tali Documenti, in formato .pdf, sono contraddistinti da un numero di protocollo che identifica univocamente la richiesta di verifica della regolarità contributiva ed il Documento Durc On Line emesso. Pertanto, la data di scadenza della validità non può essere modificata, anche al fine di garantire l’integrità materiale del Documento e prevenirne la contraffazione e la falsificazione.
Nel caso in cui il sistema evidenzi la presenza di irregolarità, saranno sospese le richieste di regolarizzazione nel caso di presenza di un Durc online avente scadenza compresa tra il 31 gennaio ed il 15 aprile 2020. In tal caso, l’INPS specifica che l’istruttoria dovrà essere ritenuta chiusa. L’operatore dovrà notificare con PEC il Documento “Durc On Line” avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, senza l’invio dell’invito a regolarizzare. La notifica ai richiedenti il medesimo Documento attraverso il portale INAIL avverrà a cura di tale Istituto.
Qualora non fosse invece presente un Durc online con scadenza nel periodo sopra indicato, l’INPS specifica che al fine di evitare disparità di trattamento ed in considerazione della situazione emergenziale, le richieste di verifica della regolarità contributiva che perverranno nel periodo dell’emergenza in corso (fino al 15 aprile 2020 compreso) dovranno essere considerate come effettuate prima del 31 gennaio 2020 valutando le condizioni sussistenti alla medesima data come presupposto del positivo rilascio.
Per le richieste di regolarità contributiva pervenute dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l’istruttoria e notificare all’interessato l’invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data (esempio: rateazione attiva al 31 agosto 2019; Avvisi di Addebito formati alla data del 31 agosto 2019 e successivamente se riferiti a crediti già scaduti alla stessa data).
Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l’attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell’istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION