Spending review, prorogato al 30 aprile 2020 il termine di invio del questionario

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con comunicato di oggi rende noto che è ulteriormente prorogato alla data del 30 aprile 2020 il termine ultimo di invio del questionario di cui all’art. 6, comma 3, del d.l. 174/2012 sull’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa degli enti locali, la cui precedente scadenza era fissata al 16 marzo 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga termini per il Sistema di qualificazione per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro

Il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel corso dell’adunanza del 4 marzo 2020, ha fornito alle SOA autorizzate alcune indicazioni utili a superare le difficoltà organizzative per gli operatori economici, derivanti dall’introduzione delle misure adottate per il contrasto e la prevenzione della diffusione del virus COVID-19, che hanno ridotto l’operatività di Amministrazioni e Enti pubblici incluse nelle aree territoriali individuate dal D.p.c.m. del 25 febbraio 2020, maggiormente interessate dall’emergenza sanitaria. L’Autorità ritiene che la richiesta formulata da GENERALSOA sia meritevole di accoglimento e, pertanto, che sia necessario fornire un’indicazione relativa a tutti i contratti di attestazione interessati, aventi scadenza entro il 31 marzo 2020, ammettendo che, per tali contratti, la sospensione dell’istruttoria possa estendersi fino ad un massimo di 150 gg (centocinquanta giorni) in luogo dei 90 (novanta) previsti dall’art. 76, comma 3, del d.p.r. 207/2010. Detta deroga potrà essere disposta per tutte le imprese che ne facciano richiesta, purché aventi sedi legali e operative nelle regioni individuate dal citato d.p.c.m., o che, ai fini della qualificazione, abbiano esibito dichiarazioni e documenti che devono essere sottoposti al vaglio di Amministrazioni pubbliche situate nelle medesime regioni. Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, competerà alle SOA valutare l’effettiva entità e rilevanza delle difficoltà prospettate dalla singola impresa, al fine di agire in deroga ai termini ordinari. Le SOA che riceveranno le richieste di usufruire dell’anzidetta deroga sui termini temporali di sospensione dell’istruttoria di qualificazione, dovranno trasmettere all’Autorità (entro il termine del 31 marzo 2020) l’elenco delle imprese richiedenti.(comunicato del 4 marzo 2020).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

OIV, prorogati i termini di attestazione dati al 30 giugno e loro pubblicazione al 31 luglio 2020

Con comunicato del 12 marzo 2020 il Presidente ANAC rende noto che, in relazione alle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto di quanto previsto nel DPCM 11 marzo 2020 sulle ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23.2.2020 n. 6 applicabili all’intero territorio nazionale, i termini della Delibera n. 213 del 4 marzo 2020 sulle Attestazioni degli OIV in materia di obblighi di pubblicazione sono prorogati come segue:

  • gli OIV e gli organismi con funzioni analoghe sono tenuti ad attestare la pubblicazione dei dati – come indicati nella delibera 213 – al 30 giugno 2020 e non più al 31 marzo 2020;
  • l’attestazione va pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio 2020 e non più entro il 30 aprile 2020.

Lavori somma urgenza, procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio

Con deliberazione n. 5/2020/PAR, la Corte dei conti, Sez. Basilicata, fornisce parere ad una richiesta di un Comune originata dal fatto che, a seguito dell’insorgere nel corso del 2019 di alcune obbligazioni conseguenti all’effettuazione di lavori di somma urgenza, il responsabile dell’area finanziaria non abbia provveduto a predisporre tempestivamente la proposta di atto deliberativo da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale ex artt. 191, co.3 e 194, co.1 lett. e) del D.lgs. 267/2000, provvedendo ad estinguere i relativi debiti con propria determina. Veniva richiesto, altresì, di conoscere l’avviso della Sezione in merito alla possibilità di riconoscere l’utile d’impresa per i lavori svolti in presenza di un’attività gestionale mantenuta entro l’ambito temporale segnato dalla legge.

Secondo i magistrati contabili, nel richiamare la normativa vigente in materia, ex artt. 191 del d.lgs. 267/2000 e 163 del d.lgs. 50/2016, nonché l’orientamento espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Aut. con del. n. 21/2018, hanno evidenziato che sia sempre necessario adottare una delibera per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio originati dall’effettuazione di lavori di somma urgenza per i quali non si sia rigorosamente rispettata la tempistica e tutte le condizioni procedimentali scaturenti dall’applicazione del combinato disposto di cui agli articoli 163 del D.lgs. n.50/2016 e 191 del D.lgs. 267/2000. Tanto in considerazione del fatto che, in tal caso, il rinvio alle modalità previste dall’art. 194, lett. e) per il riconoscimento di detti debiti fuori bilancio non riveste una valenza esclusivamente procedimentale ma anche sostanziale. In tal caso, il riconoscimento opererà esclusivamente nei limiti dell’utilità ricevuta dall’amministrazione mentre per la parte non riconoscibile (l’utile d’impresa) il rapporto obbligatorio intercorrerà tra il privato fornitore e il funzionario che ha disposto illegittimamente il pagamento dell’opus (cfr. parere Sez. Sicilia , in delibera n.121/2019), in disparte i profili di responsabilità emergenti in tale accadimento.

Laddove, invece, l’iter procedurale seguito dall’amministrazione si sia svolto nell’ambito dei ristretti termini previsti dalla legge, il riferimento alle “modalità” di cui all’art. 194 lett. s) del TUEL è da intendersi nel senso che è sempre necessaria l’adozione della delibera consiliare con la quale riconoscere la spesa sostenuta per lavori di somma urgenza, purché strettamente attinenti alla rimozione dello stato di pericolo e in tal caso l’utilitas per l’amministrazione coincide con la spesa sostenuta come risultante dalla perizia tecnica e dal corrispettivo concordato consensualmente.