Con Circolare F.L. 7/2020, il Ministero dell’Interno, in conseguenza della revoca del D.P.R. 28 gennaio 2020, di indizione, per il giorno di domenica 29 marzo 2020, del referendum popolare confermativo concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, fornisce istruzioni operative in ordine alla contabilizzazione e rimborsabilità delle spese sostenute dagli enti relative all’organizzazione della consultazione referendaria.
I comuni dovranno contabilizzare, alla data del 5 marzo, tutte le spese sostenute e rimborsabili dallo Stato, così come previsto nella circolare F.L. n. 2/2020 e in particolare:
- le spese per la retribuzione di prestazioni di lavoro straordinario, sostenuta a decorrere dal 3 febbraio al 5 marzo 2020;
- le spese per assunzione di personale a tempo determinato riferito al periodo 3 febbraio – 5 marzo; l’ente dovrà comunque procedere alla risoluzione di eventuali contratti stipulati per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in base alle norme generali in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1463 cod. civ.);
- le spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di utilizzo per i successivi adempimenti organizzativi connessi all’emanazione del nuovo decreto di indizione della consultazione referendaria;
- le spese per l’eventuale acquisto di cabine elettorali e di materiale di consumo vario per le sezioni elettorali, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di riutilizzo;
- le spese per la propaganda elettorale, per i quali l’obbligazione deve essere stata perfezionata alla data del 5 marzo 2020, fermo restando l’obbligo di riutilizzo;
- le spese postali già anticipate dai Comuni;
- le ulteriori spese, purché legittimamente assunte e indispensabili per l’organizzazione tecnica delle consultazioni.
Per quanto concerne i termini di trasmissione delle spese e per la presentazione dei rendiconti, i comuni dovranno redigere e trasmettere alle prefetture competenti un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’elencazione di cui sopra, entro il 20 marzo 2020. Le Prefetture provvederanno a rimettere a alla Direzione centrale della Finanza Locale, entro il 31 marzo 2020, i prospetti riepilogativi dei comuni. I comuni dovranno, inoltre, predisporre, con la massima sollecitudine e in ogni caso non oltre il termine di quattro mesi dalla data di pubblicazione in G.U. del decreto di revoca della consultazione referendaria in oggetto, il rendiconto delle spese sostenute, fino al 5 marzo 2020, con le stesse modalità previste nella circolare F.L. n.2 del 6 febbraio 2020.